Art. 2.
(Abrogazioni).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 1, fatte salve le norme riguardanti le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, sono abrogate, per la parte incompatibile con la presente legge, le seguenti disposizioni del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni:

          a) articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12;

          b) articolo 94, commi 2, 5 e 6;

          c) articolo 95;

          d) articolo 97, commi 1, 2, 3 e 4;

          e) articolo 101, commi 2, 3 e 4;

          f) articolo 103, comma 1, secondo periodo;

          g) articolo 225, comma 1, lettera b);

          h) articolo 226, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

      2. Nel citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, e in tutte le altre disposizioni legislative vigenti, le parole: «carta di circolazione» e: «certificato di proprietà», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «carta del veicolo»,.